La cedolare secca è un regime facoltativo al quale è possibile aderire quando si stipula un contratto d’affitto, per poter usufruire di agevolazioni fiscali. Il vantaggio principale, per l’inquilino, consiste nella possibilità di avere un affitto bloccato per tutta la durata naturale del contratto, mentre il proprietario potrà pagare un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali. In più, con la cedolare secca si evitano l’imposta di registro e l’imposta di bollo.
Si tratta quindi di una opzione per molti versi conveniente, al quale è necessario aderire nel momento in cui il contratto viene registrato, 30 giorni dopo la sua stipula. Tuttavia, esiste anche la possibilità della cedolare secca tardiva, ovvero dell’adesione al regime in un momento successivo. Questa operazione comporta qualche differenza, ma permette comunque l’accesso a tutte le agevolazioni. Vediamo come fare e cosa comporta il ritardo.
Registrazione del contratto con cedolare secca tardiva
La dichiarazione dell’adesione alla cedolare secca avviene nel momento della registrazione del contratto, il quale a sua volta deve essere obbligatoriamente registrato entro 30 giorni dalla stipula. Ma cosa succede se anche il contratto viene registrato in ritardo? Insieme alla registrazione del contratto, è possibile effettuare anche la registrazione della cedolare secca tardiva, ovvero anche se i 30 giorni sono già scaduti. Sono però previste delle sanzioni, il cui importo varia in base all’entità del ritardo.
– entro 30 giorni di ritardo: 6%, ovvero 1/10 del 60% (+ interessi di mora + imposta dovuta). L’importo minimo della sanzione è di 20 euro (1/10 della sanzione minima di 200 euro prevista dal nuovo art. 69 del TUR con esclusivo riguardo a questo caso).
– entro 90 giorni di ritardo: 12%, ovvero 1/10 del 120% (+ interessi di mora + imposta dovuta)
– entro 1 anno di ritardo: 15%, ovvero 1/8 del 120% (+ interessi di mora + imposta dovuta)
– entro 2 anni di ritardo: 17,14%, ovvero 1/7 del 120% (+ interessi di mora + imposta dovuta)
– oltre 2 anni di ritardo: 20%, ovvero 1/6 del 120% (+ interessi di mora + imposta dovuta)
– se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione (processo verbale di constatazione, senza notifica formale): 24%, ovvero 1/5 del 120% (+ interessi di mora + imposta dovuta).
La cifra deve essere calcolata sulla base dell’importo totale annuo dovuto.
Cedolare secca tardiva, ovvero post registrazione del contratto
Esiste un altro caso di adesione tardiva al regime della cedolare secca, ovvero qualora si decida di farvi ricorso in un momento successivo alla registrazione del contratto di affitto. In questo caso, l’opzione della cedolare secca sarà attuabile a partire dall’anno contrattuale successivo a quello in corso.
Questo significa che se la decisione viene maturata, ad esempio, una volta iniziato il secondo anno contrattuale, si potrà usufruire dei benefici della cedolare secca a partire dal terzo anno contrattuale. Anche in questo caso, però, ci sono delle tempistiche precise da rispettare: l’opzione della cedolare secca deve essere esercitata presentando il modello RLI entro 30 giorni dalla scadenza dell’annualità contrattuale in corso all’Agenzia delle Entrate, previo invio di una raccomandata per notificare la decisione all’inquilino. Se i termini non vengono rispettati, l’adesione al regime della cedolare secca non sarà ritenuta valida.
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