Le agevolazioni prima casa consentono di risparmiare sull’acquisto della prima casa grazie ad una tassazione estremamente ridotta per quanto riguarda imposta di registro, ipotecaria e catastale: per farvi ricorso è necessario rispondere ad una serie di requisiti specifici. Ad oggi, se si decide di acquistare un nuovo immobile mentre si è ancora in possesso del primo, non è possibile usufruire delle agevolazioni fiscali sul nuovo acquisto. Tutto questo, però, sta per cambiare grazie alla nuova Legge di Stabilità.
Approvato in Senato e in attesa di approvazione alla Camera, il provvedimento sancisce la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali anche se si è ancora in possesso dell’immobile precedentemente acquistato e soggetto agli stessi benefici. Unica condizione richiesta è che il precedente immobile venga alienato entro un anno dal nuovo acquisto.
Cosa prevedono le agevolazioni per l’acquisto prima casa?
La Legge di Stabilità non modifica i criteri e le modalità attuative dell’agevolazione prima casa, le cui condizioni dovrebbero pertanto rimanere invariate. Chi ne usufruisce deve versare un’aliquota agevolata del 2% per le imposte di registro, ipotecarie e catastali.
La differenza sostanziale introdotta dalla Legge di Stabilità in fase di approvazione risiede nel non dover più restituire i soldi non versati allo Stato in caso di acquisto di una nuova abitazione, purché anch’essa venga adibita a prima casa e quella precedente venga alienata nei termini previsti. Inoltre, affinché sussistano i requisiti per il mantenimento dell’agevolazione, l’acquirente deve spostare la propria residenza nella nuova casa entro 18 mesi dall’acquisto.
Anche la nuova abitazione deve naturalmente rientrare nelle categorie di immobili contemplati dall’agevolazione fiscale: sono esclusi gli immobili ad uso non abitativo, come uffici, studi privati e locali commerciali, e le abitazioni considerate di lusso.
Ecco le categorie catastali che possono essere soggette alle agevolazioni fiscali:
cat. A/2 – abitazioni di tipo civile
cat. A/3 – abitazioni di tipo economico
cat. A/4 – abitazioni di tipo popolare
cat. A/5 – abitazioni di tipo ultra popolare
cat. A/6 – abitazioni di tipo rurale
cat. A/7 – abitazioni in villini
cat. A/11 – abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi
Non possono ottenere le agevolazioni prima casa, invece, le seguenti categorie di immobili:
cat. A/1 – abitazioni di tipo signorile
cat. A/8 – abitazioni in ville
cat. A/9 – castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici
Cosa accade in caso di mancata alienazione?
Se il primo immobile non viene alienato (ovvero ceduto, anche a titolo non oneroso) entro i 12 mesi previsti dalla normativa, sarà necessario versare le imposte mancanti, con una ulteriore sanzione pari al 30% della differenza d’imposta. Per questa ragione, quando si valuta l’acquisto di una nuova abitazione e il mantenimento delle agevolazioni prima casa, è importante avere la reale intenzione di alienare l’immobile attualmente in possesso entro un arco temporale relativamente ristretto.
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