La conferma delle detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione e per gli interventi di riqualificazione energetica per tutto il 2016 non può che essere un’ottima notizia per tutti coloro che progettano di acquistare un immobile oppure rinnovarlo per la vendita, o semplicemente per apportare miglioramenti nell’ambiente vissuto quotidianamente.
Le possibilità che si delineano sono due, non sempre in contrasto tra loro: in alcuni casi è possibile scegliere tra la detrazione fiscale del 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia, oppure della detrazione fiscale del 65% per la riqualificazione energetica. Il confine non è sempre netto: la decisione migliore non è sempre quella più scontata. Ecco quando è possibile fare ricorso alle detrazioni e come effettuare la scelta più conveniente.
Detrazione per ristrutturazione edilizia
Identificare in modo univoco gli interventi di ristrutturazione edilizia è l’operazione più semplice: rientrano in questa categoria tutti i lavori di ristrutturazione, manutenzione straordinaria, restauro, intervento conservativo e modifica di un immobile senza che vi siano variazioni dal punto di vista delle prestazioni energetiche. In questi casi è possibile ricorrere unicamente alla detrazione del 50%.
Stessa regola vale per gli interventi di manutenzione ordinaria nelle parti comuni dei condomini, l’installazione di sistemi di sicurezza domestica e la bonifica di tetti, coperture o altre strutture contenenti amianto. In tutti questi casi, la scelta del tipo di agevolazione da richiedere è obbligata.
Gli interventi per i quali è possibile scegliere il tipo di detrazione fiscale
Tutti gli interventi volti a migliorare le prestazioni energetiche dell’edificio, riducendone le emissioni inquinanti, possono essere oggetto di detrazione fiscale per le riqualificazioni energetiche del 65%? In realtà, occorre fare una precisazione.
Affinché si possa richiedere questo tipo di agevolazione, gli interventi non devono essere soltanto migliorativi delle prestazioni, ma devono rispettare specifici standard. Tutti gli interventi che riguardo gli involucri degli edifici devono rispettare i limiti minimi di trasmittanza stabiliti dal decreto del 26 gennaio 2010, definiti in base alla zona climatica. Ecco una tabella riassuntiva (Fonte Qualenergia.it):
Gli interventi che interessano queste strutture ma che non rispettano i limiti minimi di trasmittanza previsti possono usufruire unicamente delle detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia. Nella scelta del tipo di intervento da effettuare e nel confronto di preventivi, dunque, è bene tenere conto di entrambe le opzioni e valutare l’investimento più conveniente.
Le differenze e i diversi fattori da tenere in considerazione non finiscono qui: a variare sono anche i limiti di spesa. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, il limite massimo di spesa è fissato a 96.000 euro, per un risparmio complessivo di 48.000 euro. Il discorso si fa più articolato, invece, per gli interventi di riqualificazione energetica. Il tetto massimo è fissato a 153.000 euro, per una detrazione pari a 100.000 euro, ripartiti sulla base del tipo di intervento.
Le spese relative all’installazione di pannelli solari e agli interventi di coibentazione hanno un tetto massimo di 92.000 euro, mentre le spese relative a impianti geotermici, impianti con generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, pompe di calore e caldaie a condensazione hanno un limite di spesa pari a 46.000 euro.
Come richiedere le detrazioni?
Le detrazioni, distribuite in dieci rate annuali di pari importo, non sono cumulabili. Tuttavia, possono coesistere per interventi diversi all’interno dello stesso cantiere, pertanto la valutazione su quale tipo di intervento richiedere dovrebbe essere effettuata per ogni singolo intervento previsto dal progetto.
La richiesta delle detrazioni si deve accompagnare ad una specifica documentazione relativa agli interventi eseguiti. Bisogna quindi dotarsi di tutti i permessi necessari per l’inizio dei lavori, così come stabilito dalla normativa vigente. In caso di interventi su parti comuni di un condominio, deve esserci l’approvazione tramite delibera assembleare.
Tutti i pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico postale o bancario, con l’indicazione della norma 16-bis del Dpr 917/1986 nella causale, insieme al codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o la Partita Iva di chi effettua i lavori. La dichiarazione dei redditi deve riportare i dati catastali dell’immobile.
Occorre infine conservare alcuni documenti che possono venire richiesti per verifiche e accertamenti
- titoli abilitativi necessari per lo svolgimento dei lavori
- richiesta di accatastamento se l’immobile risulta non ancora censito
- ricevute di pagamento delle imposte comunali dovute per l’immobile
- in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del proprietario
- fatture e ricevute fiscali relative alle spese sostenute
- ricevute dei bonifici effettuati.
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