Torniamo ad affrontare il tema della perdita dei benefici prima casa per approfondire i casi particolari legati alla normativa che disciplina l’acquisto agevolato dell’immobile da adibire a prima abitazione. Conoscerli può evitarvi la perdita delle agevolazioni fiscali.
Agevolazioni prima casa e vendita prima di cinque anni
Come visto nei precedenti articoli a tema, la vendita dell’immobile oggetto di agevolazioni prima casa comporta la perdita delle agevolazioni prima casa. Vi è, però, un’eccezione: i benefici vengono mantenuti se, invece, viene effettuato l’acquisto di un altro immobile entro un anno dall’alienazione, da adibire a prima casa. E’ importante tenere conto del fatto che tale normativa risulta applicabile solo se viene effettuato anche il cambio di residenza, entro un termine massimo di 18 mesi dall’acquisto.
Soltanto in caso di oggettivi impedimenti non prevedibili è possibile ottenere una deroga ai 18 mesi: questa condizione è applicabile anche in caso di vendita e acquisto di un nuovo immobile anche una volta trascorsi i primi cinque anni. Ad ogni modo, è necessario stabilire l’abitazione principale presso il nuovo immobile entro tre anni dall’acquisto.
Cittadino trasferito all’estero
Le agevolazioni prima casa sono accessibili anche per chi si è trasferito all’estero temporaneamente o è emigrato, purché sussistano tutte le altre condizioni imposte dalla normativa vigente. In entrambi i casi, l’immobile oggetto di agevolazioni prima casa deve risultare come prima abitazione dell’acquirente su territorio nazionale.
Agevolazioni prima casa e nuda proprietà
Va ricordato che le agevolazioni prima casa possono essere applicate anche nel caso in cui l’acquirente sia titolare del diritto di nuda proprietà su un altro immobile, purché sussistano tutti i requisiti necessari: il possesso dell’immobile, infatti, è dell’usufruttuario. Il beneficio spetta, però, soltanto se la nuda proprietà è stata acquistata senza aver usufruito in precedenza delle agevolazioni prima casa. Fa eccezione l’acquisto della nuda proprietà dello stesso immobile di cui si ha usufrutto, con l’obiettivo di riunire calcolo del valore di usufrutto e proprietà.
Se, invece, si vende la nuda proprietà dell’immobile oggetto di agevolazioni prima casa prima dello scadere dei cinque anni, si ha una perdita parziale dei benefici, corrispondente alla parte di diritto che è stata ceduta.
Agevolazioni prima casa e acquisto in comunione
Se l’acquisto viene effettuato da coniugi in comunità legale, possono esserci diverse casistiche. Se soltanto uno dei due possiede i requisiti necessari per le agevolazioni prima casa, il beneficio si applica nella misura del 50%, ma vige l’esclusione per entrambi ai benefici per qualsiasi successivo acquisto.
Allo stesso modo, non è possibile usufruire delle agevolazioni nemmeno in caso di titolarità, in comunione con il coniuge, di un altro immobile nello stesso territorio comunale. Se, però, il precedente acquisto agevolato è stato effettuato da uno dei coniugi in una situazione che esclude la comproprietà, l’altro coniuge potrà usufruire delle agevolazioni nella misura del 50% sull’acquisto effettuato in comproprietà.
Acquisto di immobili contigui e ampliamento
E’ possibile usufruire delle agevolazioni prima casa per più di un immobile in un solo caso particolare, ovvero se si acquistano in concomitanza due o più immobili, al fine di realizzare un’unica unità abitativa. I benefici vengono persi, invece, qualora i singoli immobili non vengano realmente ristrutturati e resi una singola unità.
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