Il passaggio di proprietà di un immobile da un soggetto giuridico a un altro può avvenire in diversi modi, tra i quali la donazione immobiliare. Spesso, la donazione viene scelta per regolarizzare il passaggio dai genitori ai figli, senza dover sostenere i costi di una compravendita. Tuttavia, la donazione può avvenire tra soggetti in qualsiasi rapporto e proprio per questo può intimorire: uno dei principali freni è la paura di complicazioni legate ad una eventuale revoca.
Per sapere se la donazione fa al caso proprio, è necessario conoscere bene quali sono le tipologie di donazione immobiliare alle quali è possibile ricorrere e in quali casi può essere messa in atto la revoca: scopriamo cosa prevede la Legge.
I 3 tipi di donazione immobiliare
La donazione immobiliare è un passaggio di proprietà di un immobile regolamentato dal punto di vista giuridico secondo tre principali modalità.
Donazione modale: in questo caso la donazione è vincolata al rispetto di un accordo da parte del beneficiario, chiamato a fare qualcosa in cambio della donazione. Se l’accordo non viene soddisfatto, la donazione va considerata nulla e la proprietà resta del donante.
Donazione con usufrutto: il donatore cede la proprietà dell’immobile, ma ne rimane beneficiario fino alla propria morte. Il donante, dunque, potrà disporne soltanto in seguito alla morte del donante. Nell’arco della propria vita, il donante potrà anche trasferire a una terza persona il diritto di usufrutto, ma questo passaggio può avvenire una sola volta.
Donazione con reversibilità: la donazione avviene a tutti gli effetti ed è accompagnata dal trasferimento di tutti i diritti sull’immobile. Tuttavia, viene posto un vincolo: qualora il beneficiario dovesse morire prima del donante, allora la proprietà tornerebbe a quest’ultimo, insieme a tutti i diritti connessi.
Le 4 condizioni della revoca della donazione
Anche la revoca della donazione è puntualmente regolata dalla normativa vigente e prevede l’annullamento della donazione stessa: tutti i diritti trasferiti, dunque, tornano al donante. Per poter revocare la donazione, deve verificarsi almeno una delle seguenti condizioni.
- Comune accordo: per qualsiasi ragione, il donatore e il beneficiario sono d’accordo sulla revoca della donazione. In questo caso, non vi sono ostacoli al trasferimento dei diritti e della proprietà al suo originale proprietario.
- Subentro dell’ingratitudine: il donatore può richiedere la revoca della donazione dell’immobile nel caso in cui il beneficiario compia nei suoi confronti dei gravi atti di ingratitudine. Tra questi risultano il tentato omicidio del donante, l’omicidio o il tentato omicidio del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti; gravi danni al patrimonio del donatore; la sua calunnia o la sua calunniosa denuncia.
- Sopravvenienza di figli: la revoca può essere disposta qualora il donatore venga a conoscenza di figli che non sapeva di avere. In questo caso, la donazione dell’immobile può essere annullata per il ricomponimento del patrimonio che andrà a costituire l’eredità.
- Pignoramento: una parte terza può richiedere la revoca della donazione se il donatore gli è debitore per un importo pari o superiore al valore dell’immobile e non è in grado di saldare il debito. Il pignoramento consente così di estinguere, in toto o in parte, il debito.
Se desideri comprare, vendere o affittare casa a Novara, Sim Immobiliare (+39 0321 331737).
[mailchimpsf_form]