Conto deposito al notaio: più sicurezza per chi compra casa

È in arrivo il conto deposito presso il notaio, una nuova forma di tutela per chi compra casa. La circolare del 29 Agosto del 2017 introduce la possibilità di richiedere il deposito del prezzo d’acquisto della casa al notaio, fino al momento della trascrizione del contratto di compravendita. Scopri cosa significa questa nuova opportunità e perché offre delle garanzie in più a chi compra casa.

Conto deposito al notaio: perché è una tutela per chi compra casa

Quando si compra casa, non si ha certezza dell’avvenuto acquisto fino a quando il contratto d’acquisto non viene registrato. Questa finestra lascia spazio a diversi rischi: uno di questi è la possibilità che tra la data del rogito e quella della trascrizione venga pubblicato un gravame a carico del venditore, come un’ipoteca, un sequestro o un pignoramento. Soltanto con la trascrizione, infatti, la casa non può più essere gravata da condizioni legate al precedente proprietario.

La cronaca ci mostra, inoltre, che un altro scenario è possibile: è il caso in cui il proprietario tenti di truffare diverse persone vendendo la stessa casa a più acquirenti. In queste condizioni, la proprietà passa all’acquirente che per primo trascrive il contratto.
In queste situazioni in cui l’acquisto non va a buon fine, è estremamente difficile recuperare il denaro già versato. In tutti questi casi, il rischio intercorre nella finestra di tempo tra la compravendita e la registrazione del contratto: quando, cioè, la somma è già stata versata ma il passaggio di proprietà non è ancora effettivo.

Conto deposito dal notaio tutela per chi compra casa

Il conto deposito presso il notaio permette di evitare rischi con il venditore, poiché la cifra destinata all’acquisto della casa viene consegnata nelle mani del notaio, anzichè al proprietario, fino a quando l’atto non verrà trascritto. Il notaio trasferirà poi la somma al venditore soltanto in seguito alla trascrizione del contratto e, dunque, con la certezza che la compravendita sia andata a buon fine.

È sufficiente la richiesta da parte di una delle due parti per poter usufruire del conto deposito: l’acquirente risulta in questo modo tutelato anche qualora non vi sia stata nessuna trascrizione del contratto d’acquisto preliminare.

Conto deposito: il ruolo del notaio

Al notaio dunque va il compito di conservare la somma in conto deposito e versarla su un apposito conto corrente, separato dal suo patrimonio. La somma verrà poi prelevata in seguito alla registrazione del contratto di compravendita e alla verifica dell’assenza di ulteriori gravami. La somma verrà consegnata direttamente al venditore.

Se le parti hanno concordato il pagamento del prezzo solo l’avvenimento di un determinato evento o l’adempimento di una determinata prestazione, il notaio svincolerà la somma solo dopo la ricezione della prova dell’avvenuto rispetto delle condizioni.

Il ruolo dell’agente immobiliare

Dal momento che il conto deposito presso il notaio non è una tutela obbligatoria, all’agente immobiliare spetta il compito di informare debitamente entrambe le parti di questa possibilità.

In particolare, per gli incarichi già in corso, ovvero quei casi nei quali è già stato stipulato un preliminare di compravendita ma non è ancora avvenuto il rogito, l’agente immobiliare deve informare le parti per iscritto, ad esempio sotto forma di lettera.

Per quanto riguarda i nuovi incarichi di vendita, il venditore dovrà essere informato al momento della stipula del mandato, mentre gli aspiranti acquirenti dovranno essere informati in fase di stipula della proposta di acquisto.

Come cambia la proposta d’acquisto con il deposito prezzo al notaio?

L’opzione di deposito prezzo presso il notaio introduce una novità anche in fase di proposta d’acquisto. Il documento, infatti, potrà già contenere indicazioni circa la volontà o meno, da parte dell’acquirente, di ricorrere al deposito presso il notaio.

In nota o in allegato al documento, dunque, si potranno aggiungere due informazioni. In primis la dichiarazione di conoscenza della normativa:

“il sottoscritto dichiara di essere stato informato circa la facoltà accordata alle parti di deposito del prezzo presso il notaio rogante ai sensi della legge 27/12/13 n. 147 come integrata e modificata dalla legge 4/8/17 n. 124”.

E, inoltre, la volontà di ricorrere o meno al cont deposito:

“... ed al riguardo sin d’ora dichiara che intende avvalersi di tale facoltà e quindi depositare il saldo del prezzo presso il notaio su conto corrente al medesimo intestato, nei modi e nei termini di cui alla legge citata” oppure, al contrario: “ …ed al riguardo sin d’ora dichiara che non intende avvalersi di tale facoltà e quindi corrisponderà il saldo del prezzo direttamente alla parte venditrice”.

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