L’accatastamento di una casa di nuova costruzione, oppure il nuovo accatastamento di un immobile che ha subito importanti modifiche, è obbligatorio: permette di calcolare la rendita catastale sulla quale verranno calcolate le imposte e permette di ottenere il certificato di agibilità, indispensabile per poter considerare abitabile l’immobile. L’accatastamento, a partire dal 2016, è oggetto di una variazione nella normativa che riguarda le soffitte, le cantine e, in generale, tutte le pertinenze. Scopri cosa cambia e come accatastare correttamente il tuo immobile.
L’accatastamento della casa fino al 2016
Fino ad oggi, cantine, soffitte, solai, sottotetti ed altre pertinenze di questo tipo sono state considerate “vani accessori”, incluse nella planimetria dell’immobile e, in virtù di questa classificazione, hanno avuto un impatto minimo sulla rendita catastale. Questa modalità di accatastamento della casa e la relativa rendita catastale restano valide per tutti gli immobili accatastati prima del 2016, anche qualora sia necessario un nuovo accatastamento in seguito ad interventi di ristrutturazione. Per tutti gli immobili ancora da accatastare, invece, si dovranno applicare le condizioni previste dalla nuova normativa.
Come cambia l’accatastamento della casa dopo il 2016
Le novità introdotte nella normativa nel corso del 2016 vanno a influire in modo diretto sulla rendita catastale degli immobili. Infatti, tutte le pertinenze con accesso autonomo direttamente dalla strada o da parti comuni dell’edificio nel quale sono inserite devono essere accatastate come unità autonome, nella categoria C/2 (magazzino / locali di deposito).
Le pertinenze, in questo caso, non sono più vani accessori dell’abitazione in oggetto, ma vengono considerati vano principale del C/2 così creato. La rendita catastale, dunque, aumenta e varia di conseguenza anche il calcolo delle imposte.
Pertinenze autonome e Imu
Essendo conteggiate come vani principali anziché accessori, le pertinenze autonome daranno luogo a un maggiore importo dell’Imu, poiché calcolata su una rendita catastale maggiore. Nel caso in cui l’immobile presenti più di una pertinenza autonoma da accatastare come vano principale della categoria C/2, il proprietario potrà includerne soltanto una nelle agevolazioni prima casa.
Costi di accatastamento
La nuova normativa ha ripercussioni anche sui costi di accatastamento degli immobili e le conseguenze economiche diventano tanto più pesante quanto più è alto il numero di pertinenze autonome. Per ogni unità censita, è previsto il versamento di 50 euro per i diritti catastali. Questo importo deve essere sostenuto non più solo per l’immobile principale, ma anche per ogni pertinenza considerata autonoma.
Infine, occorre considerare come ulteriore conseguenza indiretta anche l’aumento dell’onorario del tecnico incaricato della procedura per la denuncia al Catasto, a fronte di una maggiore mole di lavoro e, anche in questo caso, in modo proporzionale rispetto al numero delle unità da accatastare.
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