Ciao a tutti,
oggi vi segnalo una importante novità: l’introduzione di nuovi criteri riguardanti l’Iva prima casa. Tale imposta è dovuta nel caso di acquisto direttamente dalla ditta che ha realizzato o ristrutturato l’abitazione, entro quattro anni dal termine dei lavori. In caso di acquisto prima casa, l’Iva è fissata al 4%, ma con le recenti disposizioni contenute nella circolare n 31/e del 30 dicembre 2014 l’Agenzia delle Entrate ha introdotti importanti novità relative ai requisiti necessari per usufruire dell’agevolazione.
Iva prima casa: introduzione delle categorie catastali
La principale novità è che l’agevolazione dell’Iva prima casa è ora connessa alla categoria catastale: sono state chiaramente indicate le categorie soggette a tale imposta ridotta e quali, invece, saranno soggette a Iva piena, fissata al 10%. I criteri sono così allineati a quelli relativi all’imposta di registro. Fino ad oggi, il criterio di esclusione è stato l’identificazione dell’abitazione nella categoria di immobile di lusso, sulla base della presenza di alcuni specifici requisiti, secondo quanto stabilito dal precedente Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 2 Agosto 1969. Tale Decreto faceva riferimento ad alcuni parametri tecnici (superfici, presenza di particolari accessori quali piscina e/o campi da tennis, particolari qualità costruttive, etc.) di non immediata e facile comprensione. La categoria catastale invece è un dato estremamente chiaro e di facile lettura essendo presente nella visura catastale dell’immobile.
Ecco le categorie catastali che possono essere soggette dell’Iva prima casa al 4%:
- cat. A/2 – abitazioni di tipo civile
- cat. A/3 – abitazioni di tipo economico
- cat. A/4 – abitazioni di tipo popolare
- cat. A/5 – abitazioni di tipo ultra popolare
- cat. A/6 – abitazioni di tipo rurale
- cat. A/7 – abitazioni in villini
- cat. A/11 – abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi
Sono invece esclusi gli immobili ad uso non abitativo, come uffici, studi privati e locali commerciali, e le abitazioni appartenenti alle seguenti categorie:
- cat. A/1 – abitazioni di tipo signorile
- cat. A/8 – abitazioni in ville
- cat. A/9 – castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici
Come richiedere le agevolazioni sull’Iva prima casa
L’attribuzione delle agevolazioni sull’Iva prima casa avviene in fase di stipula dell’atto di compravendita: gli acquirenti ( oltre a rendere le altre dichiarazioni relative ai requisiti soggettivi) dovranno dichiarare che l’immobile acquistato non rientra nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. Grazie a questa novità si attua la completa equiparazione tra IVA e l’Imposta di Registro; per tale imposta fin dal 1 gennaio 2014 è richiesto che l’immobile non rientri nella suddetta categorie catastali per poter usufruire delle agevolazioni prima casa.