Chi paga le spese condominiali in caso di separazione?

Riprendiamo il tema della gestione delle spese relative alla casa coniugale dopo la separazione. È un argomento che mi viene sottoposto spesso e sul quale grava molta confusione: a chi spetta il pagamento delle spese condominiali e di tutte le spese afferenti la casa coniugale assegnata ad uno dei due coniugi nell’ambito della separazione o del divorzio?

Occorre anzitutto precisare che non esiste, ad oggi, una norma che disciplini espressamente questa fattispecie. Pertanto, in assenza di uno specifico accordo tra i coniugi, si applicano le regole che attengono alla disciplina della proprietà e dei diritti reali. Bisogna distinguere la responsabilità degli ex coniugi verso i terzi (es. il Condominio) da quanto accada nella sfera dei rapporti interni.

Dopo la separazione, chi è responsabile del pagamento delle spese condominiali?

Nei confronti dei terzi la responsabilità del pagamento delle spese relative all’immobile (es. spese condominiali, utenze) resta ancorata unicamente al titolo di proprietà. Pertanto, se i coniugi sono entrambi proprietari (al 50% o in diverse percentuali), essi rimarranno entrambi solidalmente obbligati nei confronti del terzo: questo significa che nei confronti dei terzi (condominio, altri proprietari…) entrambi i coniugi sono responsabili del corretto pagamento delle spese dopo l’assegnazione della casa coniugale.

Spese condominiali dopo separazione

Se, invece, proprietario dell’immobile è uno solo dei coniugi, dopo la separazione sarà lui a essere responsabile delle spese condominiali e di tutte le spese relative alla casa, indipendentemente dal fatto che gli venga assegnata la casa coniugale oppure no. A questa conclusione si giunge anche nell’ipotesi in cui l’immobile assegnato al genitore collocatario della prole sia di proprietà di un soggetto terzo (es. un genitore di uno dei due coniugi): anche in questo è il proprietario ad essere responsabile delle spese.

Spese condominiali e separazione: i rapporti interni alla coppia

Premesso che la responsabilità nei confronti dei terzi segue unicamente le regole della proprietà, un diverso e più complesso discorso deve essere affrontato in tema di rapporti interni tra le parti.
Nel caso di assegnazione della casa coniugale (che normalmente avviene in favore del coniuge presso il quale vengono collocati i minori) si verifica una sorta di scollamento tra la proprietà dell’immobile e l’utilizzo del medesimo, circostanza assimilabile nella sostanza a quanto avviene nell’ipotesi della locazione.

Intervengono, dunque, per similitudine, a disciplinare la fattispecie in esame le norme relative alla locazione.
La Giurisprudenza è ormai costantemente orientata in tale senso, stabilendo che “qualora il giudice attribuisca ad uno dei coniugi l’abitazione di proprietà dell’altro, la gratuità di tale assegnazione […] non si estende alle spese correlate a detto uso (ivi comprese quelle, del genere delle spese condominiali , che riguardano la manutenzione delle cose comuni poste a servizio anche dell’abitazione familiare), quindi simili spese – in mancanza di un provvedimento espresso che ne accolli l’onere al coniuge proprietario – sono a carico del coniuge assegnatario” (Cass. Civ. n. 18476/2005).

Pertanto, in concreto, rimangono a carico del proprietario, o dei proprietari ciascuno per la propria quota, le spese gravanti sulla proprietà (es. spese di straordinaria amministrazione), mentre sul coniuge assegnatario gravano le spese che attengono al conduttore (spese di manutenzione ordinaria, spese condominiali ordinarie, tasse, utenze, ecc.). Dopo la separazione, dunque, le spese condominiali saranno a carico del coniuge assegnatario dell’immobile.

È bene precisare che l’importo delle spese ordinarie è normalmente tenuto in considerazione per la determinazione del contributo al mantenimento che ciascun coniuge deve sostenere. È sempre consigliabile stabilire espressamente tra le parti la disciplina delle spese relative all’immobile assegnato nell’ambito della separazione o del divorzio, e, qualora ciò non sia avvenuto, provvedervi a mezzo di una semplice scrittura privata.

Chi paga le spese condominiali dopo la separazione
In presenza di un provvedimento o di una scrittura privata aventi ad oggetto le spese connesse all’immobile, se il coniuge proprietario viene chiamato dal Condominio a sostenere una spesa di natura ordinaria egli non potrà sottrarsi dagli obblighi verso il soggetto terzo (Condominio), ma potrà eventualmente rivalersi sull’ex coniuge al quale la casa è assegnata.

Spese condominiali post separazione: quando la casa è in affitto

Alcune considerazioni a parte merita l’ipotesi in cui la casa coniugale non sia di proprietà, ma sia condotta in locazione. Nel caso in cui l’assegnazione della casa coniugale avvenga per effetto di un provvedimento giudiziale o di un accordo consensuale, il coniuge assegnatario subentra di diritto nel contratto di locazione in forza dell’art. 6 L. 392/1978. Il coniuge assegnatario potrà in tal caso essere tenuto a sostenere in tutto o in parte il canone di affitto, oltre alle spese che seguono le regole di cui sopra. A stabilire ciò deve essere ovviamente sempre il provvedimento giudiziale o l’accordo tra le parti.

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