Nel 2018 la cedolare secca continua a essere una formula alla quale si fa ampiamente ricorso per la stipula di contratti d’affitto: si tratta, infatti, di una pratica che consente di sfruttare alcuni benefici sia in favore del proprietario dell’immobile, sia nei confronti di chi lo prende in locazione. Una recente sentenza ha permesso di chiarire alcuni punti oscuri, mettendo in evidenza alcuni limiti a carico del locatore.
Cedolare secca 2018: cosa comporta
Chi desidera affittare un immobile a Novara può ricorrere alla cedolare secca, purché si rispettino alcune condizioni specifiche. La cedolare secca, regolamentata dall’articolo 3 del dlgs n. 23/2011, consente al proprietario dell’immobile di sostenere gli oneri di un’imposta sostitutiva dell’ordinaria Irpef, con l’aggiunta dell’esenzione del pagamento dell’imposta di registro. L’imposta sostitutiva è pari al 10% del canone annuo se il contratto viene stipulato a canone concordato, mentre sale al 21% se il contratto viene stipulato con canone libero.
Va comunque ricordato che è possibile optare per la cedolare secca sia nel momento della stipula del contratto, sia negli anni successivi, ma nel momento in cui si sceglie di aderire a questo regime fiscale agevolato il locatore rinuncia alla possibilità di aggiornare il canone, per tutta la durata rimanente del contratto. L’opzione può comunque essere revocata in qualsiasi anno successivo a quello dell’adesione.
A questi benefici per il proprietario dell’immobile si aggiunge di conseguenza il vantaggio, per chi decide di prendere in affitto un immobile a Novara accettando questo regime, di poter sostenere un canone mensile più contenuto. La cedolare secca può essere applicata a contratti di locazione per una grande varietà di tipologie immobiliari: possono essere assoggettati all’imposta sostitutiva gli immobili a uso abitativo, appartenenti alle categorie catastali da A/1 ad A/11, con esclusione della categoria A/10 (uffici o studi privati), e le relative pertinenze su cui sono applicati contratti di locazione con finalità abitativa.
Cedolare secca 2018: il locatore o il conduttore possono essere società?
La legge istitutiva della cedolare secca, ovvero l’articolo 3 del dlgs n. 23/2011, specifica al comma 6 che la cedolare secca non può essere applicata nei casi in cui la locazione di immobili ad uso abitativo avvenga nell’esercizio dell’attività di impresa o di arti e professioni. Per poter usufruire dei vantaggi derivanti dal regime della cedolare secca, dunque, il locatore deve essere una persona fisica: nessuna agevolazione di questo tipo è attualmente prevista se il locatore è un’impresa o una società di qualsiasi tipo.
Diverso, invece, il caso in cui il locatore è una persona fisica mentre il conduttore, o locatario, è una società: di recente, la Commissione tributaria provinciale di Pavia ha accolto il ricorso di un contribuente e annullato l’avviso di liquidazione. La sentenza stabilisce che la legge istitutiva della cedolare secca prevede solo restrizioni per il locatore, che, per fruire dell’agevolazione, non deve agire nell’esercizio di impresa o di lavoro autonomo; nessuna limitazione, invece, è indicata in capo ai conduttori. Dunque, è possibile usufruire delle agevolazioni anche quando si affitta l’immobile a una società.
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Simonetta Bacchiega