Detrazioni fiscali: comprare casa per affittarla

Ciao a tutti,

delle varie novità introdotte con il Decreto Sblocca Italia ne abbiamo parlato spesso, ma oggi voglio tornare sull’argomento per chiarire tutte le condizioni legate alle detrazioni fiscali per chi acquista casa con lo scopo di affittarla. Il Decreto ha introdotto, infatti, alcune agevolazioni per chi decide di acquistare un immobile per poi affittarlo, purché vengano rispettati dei requisiti specifici.

Detrazioni fiscali per chi acquista e affitta un immobile

In particolare, per chi decide di comprare un immobile per poi stipulare un contratto di affitto, è previsto un bonus Irpef pari al 20% del prezzo d’acquisto, con un tetto massimo di spesa pari a 300mila euro. Il bonus sarà valido per gli acquisti effettuati tra il 1 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017. Le detrazioni fiscali sono valide sia in caso di acquisto di una nuova costruzione, sia in caso di acquisto di un immobile soggetto a ristrutturazione e riqualificazione.

L’agevolazione riguarda le persone fisiche, mentre non è prevista in caso di acquisto di immobili ad uso commerciale. Ci sono, inoltre, alcuni vincoli: le detrazioni fiscali devono essere ripartite in otto rate annuali, tutte di pari importo, a partire dal periodo d’imposta durante il quale viene stipulato il contratto di locazione. Attenzione, però: questa agevolazione non è cumulabile con le altre previste dalla Legge.

Detrazioni fiscali e condizioni di accesso

Per poter accedere alle detrazioni fiscali Irpef riservate all’acquisto a scopo di affitto, occorre rispettare alcuni precisi parametri. Ecco quali sono:

  • L’immobile, nuovo oppure soggetto a ristrutturazione, deve risultare al momento dell’acquisto in classe energetica A o B e risultare a destinazione residenziale.
  • L’immobile non può essere un immobile di lusso, un immobile signorile oppure un immobile di pregio: le categorie catastali, dunque, non devono essere A1, A8 o A9.
  • Le detrazioni non sono previste per gli immobili ubicati in zone di carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale. L’immobile non può, inoltre, trovarsi in aree destinate a nuovi complessi abitativi, industriali o ad uso agricolo.
  • L’immobile dovrà essere dato in affitto con canone concordato per almeno otto anni, entro un massimo di sei mesi dalla data d’acquisto.
  • Se il contratto di locazione si risolve prima della scadenza degli otto anni, per ragioni non imputabili al locatore, per non perdere le agevolazioni occorre stipulare un nuovo contratto entro un tempo massimo di un anno.
  • Il contratto d’affitto non può essere stipulato tra parenti di primo grado.
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