Trasferimento immobiliare in caso di divorzio o separazione e benefici fiscali

Il trasferimento di un immobile in caso di separazione o divorzio può riguardare quote di proprietà (il caso classico è quello della cessione della quota di proprietà del 50% di un coniuge all’atro), l’intero diritto di proprietà, oppure diritti reali che possono essere trasferiti o costituiti ad hoc. Il trasferimento immobiliare è soggetto a benefici fiscali che limitano il peso economico dell’operazione: continua a leggere per conoscere tutte le agevolazioni.

I benefici fiscali nel trasferimento immobiliare in caso di divorzio o separazione

Il trasferimento immobiliare può avere come destinatario sia il coniuge, sia i figli, anche minorenni, al fine di ridefinire l’assetto patrimoniale all’indomani della crisi della famiglia. Stante la particolare rilevanza che detti trasferimenti assumono nell’alveo dei rapporti familiari, il Legislatore ha ritenuto di sottrarli dall’imposizione fiscale.

I vantaggi economici, si concretizzano nell’esenzione dalla tassa di registro e da ogni altra imposta connessa al trasferimento immobiliare, nonché nel risparmio del compenso del Notaio. Il riferimento normativo è da rinvenire nell’art. articolo 8, comma 1, lettera f), della Tariffa parte prima D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro) in forza del quale tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.

L’esenzione è volta a tutelare il soggetto beneficiario di una determinazione tesa a proteggerne la posizione di debolezza patrimoniale dal peso dell’imposizione tributaria.
Sul punto costituisce pietra miliare l’affermazione della Suprema Corte nella sentenza 14 novembre 2001, n. 14132, che chiarisce che i trasferimenti patrimoniali tra i coniugi compiuti nel difficile momento della separazione e del divorzio rispondono all’interesse della parte più debole ed è opportuno che siano sottratti alla controindicazione che verrebbe da un prelievo fiscale consistente.

trasferimento immobiliare in caso di separazione o divorzio

Trasferimento di un immobile in caso di divorzio o separazione e spese notarili

Per quanto riguarda le spese notarili, occorre fare una precisazione. La norma consente di eseguire il trasferimento immobiliare contestualmente alla separazione o al divorzio in quanto l’omologa dell’accordo o la sentenza che definisce il giudizio costituiscono atto pubblico suscettibile di trascrizione nei registri immobiliari a cura delle parti.
Tuttavia, numerosi Tribunali hanno adottato protocolli che escludono la facoltà delle parti di attuare il trasferimento immobiliare contestualmente all’atto di separazione o divorzio, prevedendo, invece, la possibilità di includere negli atti giudiziali il solo impegno a trasferire il bene immobile.
In questo caso l’accordo di separazione omologato o la sentenza assumono la natura di contratto preliminare, che dovrà trovare perfezionamento nella stipula di un contratto definitivo innanzi al Notaio. In tale ipotesi le parti beneficeranno comunque delle esenzioni delle imposte.
Occorre osservare che le parti sono libere di disporre del patrimonio immobiliare nel contesto della separazione o del divorzio anche al di fuori degli atti di causa, attraverso una scrittura privata a latere. In questo caso però non saranno applicabili i benefici fiscali.
Non sono soggetti ai benefici fiscali di cui sopra nemmeno i trasferimenti di beni immobili a terzi tesi a dividere i proventi della compravendita tra i coniugi.

Trasferimento di immobili attraverso la negoziazione assistita

Il trasferimento immobiliare in caso di divorzio o separazione può essere eseguito anche attraverso la procedura di negoziazione assistita.
La negoziazione assistita è una procedura introdotta con il D.L. 162/2014 che consente ai coniugi di addivenire alla separazione o al divorzio consensuali attraverso la sottoscrizione di un accordo innanzi a due avvocati difensori, senza passare dalle maglie del Tribunale.
Il testo della norma che sancisce l’esenzione dalla tassa di registro nei trasferimenti immobiliari di cui si è detto si riferisce a “Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio”, dovendosi in tali procedure necessariamente ricomprendere anche la negoziazione assistita, che assurge al medesimo scopo e che, peraltro, è soggetta al vaglio e all’apposizione del nulla osta della Procura della Repubblica, ciò tenendo sostanzialmente luogo alla forma pubblica dell’atto traslativo.

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